Art. 7.
(Reinsediamento).

      1. La Repubblica italiana sostiene la politica dell'Unione europea volta a favorire il reinsediamento di rifugiati trasferiti da Paesi terzi.
      2. Il programma di reinsediamento fornisce protezione e una soluzione durevole al rifugiato che si trova in Paesi terzi diversi da quelli di cittadinanza o, nel caso di apolide, da quello della residenza abituale dove la propria vita, libertà, sicurezza, salute e altri diritti umani fondamentali non sono garantiti o dove non ci sono condizioni, a lungo termine, per l'integrazione. Del programma beneficia in particolare il rifugiato che per necessità di protezione fisica o legale, di salute, di genere, di età o a causa di tortura o violenza subita dimostri particolare vulnerabilità.
      3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, il Delegato dell'Alto

 

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Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), gli enti e le associazioni di cui all'articolo 28 della presente legge e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, predispone ogni tre anni il documento programmatico relativo al programma di reinsediamento di rifugiati e stabilisce la quota massima indicativa di rifugiati provenienti da Paesi terzi da ammettere sul territorio dello Stato. Il documento delinea i criteri per la selezione dei rifugiati ai fini del reinsediamento, sulla base della presente legge, indica le risorse finanziarie e amministrative necessarie, determina le misure di integrazione e fornisce un rapporto sulle esperienze fatte durante il triennio precedente.
      4. L'UNHCR provvede a riferire i casi relativi ai richiedenti il reinsediamento in Italia alle rappresentanze diplomatiche della Repubblica competenti per il Paese di dimora dei medesimi richiedenti. Le rappresentanze diplomatiche esaminano i casi riferiti sotto il profilo dei criteri stabiliti nel documento programmatico di cui al comma 3, convalidano lo status di rifugiato determinato precedentemente dall'UNHCR, procedono all'esame dei casi sotto il profilo della sicurezza nazionale e della salute e propongono la decisione sull'ammissione dei richiedenti selezionati nel territorio della Repubblica alla Commissione nazionale per il diritto di asilo di cui all'articolo 8. Con decreto del Ministro degli affari esteri sono istituiti dei servizi particolari per la procedura di reinsediamento presso le ambasciate, con competenza territoriale regionale.
      5. La Commissione nazionale per il diritto di asilo invia personale specializzato per esaminare in loco i casi riferiti e per svolgere la funzione di istruttoria.
      6. A seguito della decisione della Commissione nazionale per il diritto di asilo, la rappresentanza diplomatica rilascia il visto per il reinsediamento e, in mancanza di documento di viaggio, un lasciapassare.
      7. La decisione di rigetto della richiesta è motivata e comunicata, per scritto, all'interessato e all'UNHCR. Contro la decisione
 

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è ammesso il ricorso al tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio, da presentare entro sessanta giorni, anche attraverso la rappresentanza diplomatica.
      8. La procedura di reinsediamento si svolge durante un periodo massimo di centoventi giorni, dal riferimento del richiedente al rilascio del visto o alla comunicazione della decisione di rigetto. Le richieste di reinsediamento sono esaminate in ordine cronologico. Tuttavia, su richiesta dell'UNHCR, l'esame, in casi di particolare urgenza, può essere svolto prioritariamente.
      9. I rifugiati ammessi nel territorio dello Stato in via di reinsediamento godono dei diritti previsti per i rifugiati dalla presente legge, senza ulteriore esame della loro qualifica per il diritto di asilo. L'Ufficio nazionale per la protezione sociale dei richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari della protezione sussidiaria, di cui all'articolo 10, fornisce accoglienza e misure di integrazione dei rifugiati trasferiti dal momento del loro arrivo nel territorio nazionale.
      10. Il programma di reinsediamento di rifugiati predisposto ai sensi del comma 3 non lede in alcun modo il diritto di richiedere asilo secondo le norme della presente legge.